ROMA – Martedì 13 novembre parte la Pace fiscale prevista dal governo. Dunque arrivano le prime istruzioni per l’uso delle Entrate per chi ha ricevuto (e non impugnato) un accertamento entro il 24 ottobre scorso. Il condono contenuto nel decreto fiscale consente di chiudere senza sanzioni e interessi le pendenze con il Fisco per le quali l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018, gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non perfezionati al 24 ottobre 2018, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica o di liquidazione, gli atti di recupero credito, non impugnati ed ancora impugnabili al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla stessa data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
La prima data fissata
La prima data utile per aderire alle sanatorie ‘flash’ previste dal dl fisco è quella di martedì 13, termine entro cui versare l’importo, privo di sanzioni e interessi, dovuto per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre (data di entrata in vigore del dl).
La seconda data fissata
Il 23 novembre, come indicato dalle Entrate, bisognerà invece versare gli importi per l’invito al contraddittorio con istruttoria ancora pendente al 24 ottobre e per l’avviso di accertamento, rettifica o liquidazione, e l’atto di recupero credito non ancora impugnato. Il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
Unica soluzione o un massimo di 20 rate
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La prima rata ovviamente deve essere versata entro i termini indicati sopra. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Accertamento con adesione
Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento. Tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate insieme agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.