Milano, 30 mag. (LaPresse) –
Ulteriore tassello nel percorso di adeguamento della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento dopo l’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 14 maggio 2018.
La novità riguarda, in particolare, l’ampliamento delle ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito attraverso l’allineamento delle disposizioni interne a quelle della maggior parte delle giurisdizioni estere. Il direttore dell’Agenzia delle entrate ha firmato oggi il Provvedimento che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall’Agenzia il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero.
Il provvedimento del direttore è stato oggetto, insieme con il citato Decreto, di consultazione pubblica, avviata dal ministero stesso con il gruppo di lavoro sul transfer pricing composto da Dipartimento Finanze, Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza e aperta ad associazioni di categoria, società di consulenza, studi legali e tributari, gruppi multinazionali. Il testo firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia contiene a valorizza numerosi spunti e contributi pervenuti dagli operatori durante la consultazione.
In base al provvedimento, per accedere alla procedura le imprese devono indirizzare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate nella quale deve essere indicato, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito.
In caso di eventuale mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l’attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza.
Resta ferma, inoltre, la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.