Buoni fruttiferi, condannata Poste Italiane

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda di una cittadina che chiedeva il rimborso degli interessi dei buoni fruttiferi della serie P/Q. L'azienda dovrà corrisponderle 13mila euro più le spese processuali.

© foto Cecilia Fabiano/LaPresse 30.1.23 Roma. Presentazione del Progetto «Polis-Casa dei servizi digitali» di Poste Italiane. Nella Foto Matteo Del Fante
© foto Cecilia Fabiano/LaPresse 30.1.23 Roma. Presentazione del Progetto «Polis-Casa dei servizi digitali» di Poste Italiane. Nella Foto Matteo Del Fante

Passa la linea dei risparmiatori. La terza sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda di una cittadina, rappresentata dall’avvocato Francesco Giordano, che mirava a ottenere la differenza degli interessi dei rimborsi dei buoni fruttiferi della serie P/Q, condannando Poste Italiane al pagamento di 12.838,32 euro più interessi, oltre alle spese processuali per 2.540 euro.

La vicenda

Nello specifico, la questione riguarda i rendimenti e i tassi di interesse applicabili ai buoni emessi dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, numero 148, che modifica i tassi di rendimento per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dal primo luglio 1986. Poste italiane ha applicato nuovi tassi di interesse diversi da quelli concordati contrattualmente con il sottoscrittore e indicati sul retro dei relativi buoni. Il legale della donna che ha presentato ricorso ha dichiarato che con questa ultima pronuncia si riconosce “ancora una volta che il sottoscrittore ha diritto di ricevere il tasso di interesse calcolato sul retro del buono e non quello previsto dal decreto del 13 giugno 1986. Si ritiene che Poste italiane – ha proseguito – abbia violato gli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, non adempiendo verso il sottoscrittore nel versamento degli interessi come indicato nella tabella posta sul retro del buono postale”.

Divergenza di vedute

L’ordinanza di Santa Maria Capua Vetere dimostra ancora una volta che i giudici di merito non condividono le posizioni espresse dalla Corte di cassazione, che vanno in senso diametralmente opposto. “Secondo il giudice di Santa Maria Capua Vetere, non si condivide la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, dato che il risparmiatore – ha sottolineato l’avvocato Giordano – è stato indotto a pensare che per gli ultimi 10 anni valessero i rendimenti prestampati sul titolo stesso. Inoltre, il Tribunale non concorda con l’argomento addotto dai giudici di legittimità secondo cui la combinazione di disciplina prevista per i buoni di serie Q e P contrasterebbe con l’articolo 1342 comma uno del codice civile, poiché le clausole aggiunte dall’ufficio postale si riferiscono ai primi 20 anni, non al periodo successivo”.

Il commento del Codacons

L’ordinanza del Tribunale è stata commentata con favore dal Codacons: “La questione è ormai nota da anni e da tempo ci stiamo impegnando a tutelare i consumatori che si sono imbattuti in queste problematiche, tra rimborsi di buoni postali non correttamente effettuati, mancati rimborsi dovuti a buoni in prescrizione, differenze di rendimento Accogliamo con piacere – ha dichiarato Marco Donzel, presidente nazionale del Codacons – la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ripristina la giustizia a tutela del singolo consumatore, danneggiato con la perdita di importanti somme”.

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