ROMA – Il proprietario di un’auto non è obbligato a ricordarsi chi c’era al volante della vettura nel momento in cui è stata commessa una violazione al Codice della strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9555 pubblicata ieri, respingendo un ricorso presentato dal Comune di Bari. Nel 2007 l’ente locale multò per un’infrazione al Codice della strada una cittadina che contestò la sanzione, sostenendo di non sapere chi fosse alla guida. La donna ha fatto notare che la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale e che il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie, tutti muniti di patente. Il Comune pugliese ha ribattuto che in base alla normativa vigente il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di colui al quale affida la conduzione del mezzo, e nel caso in cui non sia in grado di comunicarle risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento del veicolo stesso. I vari tribunali hanno dato ragione alla donna e adesso la Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda, riconoscendo al proprietario dell’auto “facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella “negativa” (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione”.