ROMA – Il 31 marzo termina lo stato di emergenza. Dunque vediamo cosa cambia dal primo aprile, una data capolinea in quanto si potrà ritenere superato l’obbligo del super Green pass per i lavoratori con più di 50anni e per chiunque utilizzi i mezzi pubblici.
E così dal primo aprile sarà possibile per tutti l’accesso al proprio luogo di lavoro con il green pass base (vaccinazione, avvenuta guarigione o esito negativo di test molecolare o antigenico). Dal primo maggio, invece, l’obbligo di green pass verrà definitivamente eliminato. Dunque si chiude con la vaccinazione obbligatoria in quanto sarà sufficiente il certificato base, che si può ottenere anche con un tampone molecolare o rapido negativo.Tuttavia, alla data del 31 marzo, esserne privo può costare una multa dai 600 ai 1.500 euro, con possibilità di replicata, con la sanzione massima che arriva oggi a 3 mila euro.
Le sanzioni
Da non dimenticare, però, che nel nostro Paese tutti gli over 50 che non si saranno sottoposti ad alcuna dose di vaccino ani-Covid entro il prossimo 15 giugno, potranno andare incontro a una multa automatica da 100 euro dall’Agenzia delle entrate. Multe che, essendo in netto ritardo potranno essere recapitate anche nel prossimo mese di luglioE, sempre dalla data del primo maggio, anche la certificazione base ottenibile anche con un tampone negativo.
Scuola
Per la scuola il nuovo decreto del Governo prevede nuovi accorgimenti per quanto concerne la gestione dei casi di positività.
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia. Il decreto prevede che “in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione”.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale. Secondo i nuovi accorgimenti del Governo “in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo”. Inoltre “in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione”.
La didattica digitale integrata
Tutti quegli alunni “delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”. In vigore, inoltre fino al 30 aprile l’obbligo della mascherina in classe,