Crisi governo, il Parlamento ‘sospeso’: solo atti dovuti e urgenti per Camere e commissioni

Con le dimissioni rassegnate dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e decisione di sciogliere le Camere da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il governo resta in carica per i cosiddetti 'affari correnti' mentre la Camere, per prassi, interrompono le loro attività, salvo per adempimenti dovuti e urgenti

Parlamento

MILANO – Con le dimissioni rassegnate dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e decisione di sciogliere le Camere da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il governo resta in carica per i cosiddetti ‘affari correnti’ mentre la Camere, per prassi, interrompono le loro attività, salvo per adempimenti dovuti e urgenti. Ecco, nel dettaglio, cosa può fare il Parlamento e cosa no durante il periodo di crisi di governo.

Attività legislativa – Per quanto concerne l’attività legislativa, è possibile procedere all’esame: dei disegni di legge di conversione dei decreti legge; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, quando rivestano carattere di atto dovuto, in quanto la loro approvazione sia necessaria per adempiere tempestivamente ad obblighi internazionali sulla base di dichiarazioni in tal senso rese dal Governo; degli atti dovuti in quanto legati all’attuazione di obblighi o impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; dei disegni di legge di assestamento e rendiconto; di altri progetti di legge non ascrivibili alle categorie sopra elencate, ma solo nel caso sussista il consenso unanime dei gruppi parlamentari. Nelle commissioni, per procedere all’esame dei progetti di legge diversi da quelli dovuti, occorre il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi in commissione e l’assenso del presidente della Camera.

Attività di indirizzo e controllo – Durante il periodo della crisi è esclusa, in via generale, la possibilità di esaminare atti di indirizzo al Governo. Esclusi anche i dibattiti su comunicazioni del Governo il cui sbocco procedurale sarebbe l’approvazione di tali strumenti. Sono invece ammissibili gli ordini del giorno in Assemblea riferiti a progetti di legge il cui esame sia consentito. Anche lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze in Assemblea è sospeso, salvo per eccezioni limitate a casi di particolare urgenza riconosciuta dal Governo. Analoga regola si applica allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo di attività informative del Governo nelle commissioni, per le cui riunioni in tal caso occorre altresì l’unanime consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari e l’assenso del presidente della Camera.

Lo svolgimento di attività conoscitive delle commissioni è condizionato all’assenso unanime dei rappresentanti dei gruppi in commissione e all’autorizzazione del presidente della camera (salvo che nell’ambito dell’istruttoria legislativa su atti dovuti). È consentita l’espressione di pareri su atti del governo e su proposte di nomina di competenza del medesimo o su schemi di atti dell’Unione europea, in quanto sottoposti ai termini stabiliti da norme di legge o del regolamento. E’ in ogni caso consentito l’esame di ‘interna corporis’, quali documenti licenziati dalla giunta per le autorizzazioni e dalla giunta delle elezioni, o la deliberazione sui conflitti di attribuzione. Possono di conseguenza avere luogo anche riunioni delle giunte e dell’ufficio di presidenza, oltre che della conferenza dei capigruppo. Infine, possono svolgersi riunioni del Parlamento in seduta comune e avere luogo le votazioni per l’elezione di componenti di autorità indipendenti o altri organi di competenza delle Camere. Riveste natura di atto dovuto anche la deliberazione parlamentare concernente le missioni internazionali.

Di Silvia Egiziano

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