ROMA – “In merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: – dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); data/e di somministrazione del vaccino; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria)”. E’ quanto si legge in una circolare del Ministero della Salute dal titolo Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.
“Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: – italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano”, si aggiunge.
(LaPresse)