MILANO – I fatti di Roma dello scorso sabato, con l’assalto alla sede nazionale della Cgil guidato dai militanti di Forza Nuova, hanno portato alla presentazione di diverse mozioni in Senato, da parte di Pd, Psi e Iv, per lo scioglimento dell’organizzazione politica di estrema destra. Motivazione, l’accusa di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla Costituzione italiana.
Molteplici sono i precedenti di questo tipo nella storia repubblicana. Il primo caso risale al 21 novembre 1973. Ad essere sciolto – per mano dell’allora ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani – fu il Movimento politico Ordine Nuovo, formazione di estrema destra extraparlamentare fondata 4 anni prima sulla base di un Centro studi che aveva invece avviato i suoi lavori nel 1956. I dirigenti di Ordine Nuovo furono accusati di ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista, in un processo avviato nel giugno 1973. I principali militanti ordinovisti subirono pesanti condanne, che fecero optare il ministro Taviani per lo scioglimento.
Il secondo caso di scioglimento riguarda Avanguardia Nazionale, altra formazione di estrema destra extraparlamentare. La decisione fu presa dal Ministero dell’Interno l’8 giugno 1976 dopo che il 5 giugno dello stesso anno il Tribunale di Roma aveva condannato gran parte dei dirigenti e degli attivisti della formazione politica per ricostituzione del Partito Fascista. Il leader di Avanguardia Nazionale, Adriano Tilgher, in una conferenza stampa il 7 giugno annunciò lui stesso lo scioglimento dell’organizzazione, poche ore prima che il Viminale comunicasse la sua decisione.
Ultimo caso è quello del Fronte Nazionale, movimento di estrema destra fondata nel 1990 da Franco Freda, ex membro di Ordine Nuovo e protagonista di diversi episodi legati alla ‘strategia della tensione’ tra gli anni Sessanta e Settanta. La formazione era attiva principalmente nel contrasto all’immigrazione. Lo scioglimento in questo caso avvenne il 9 novembre del 2000.
LA NORMATIVA – La possibilità di scioglimento di organizzazioni che intendano ricostituire il Partito Nazionale Fascista è prevista dalla Costituzione, nello specifico sulla base della 12esima disposizione transitoria e finale. Questa limita l’articolo 49 della Carta, ovvero il diritto per tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
A rafforzare il dettato della 12esima disposizione, attuandolo, è stata poi la legge Scelba del 20 giugno 1952 in materia di apologia del fascismo. Le legge mirava a sanzionare chiunque facesse propaganda “per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione” del disciolto Partito Fascista, così come chiunque pubblicamente esaltasse “esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge Scelba, si spiega che la riorganizzazione del Partito Fascista si configura “quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
Pertanto come da art. 3 della legge Scelba (poi sostituito dall’art.9 della legge 152/75, nota anche come ‘legge Reale’) “qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministero per l’Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può ordinare lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo”. Inoltre, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo può adottare il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto legge.
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