La Consulta boccia l’ergastolo ostativo. “La Corte – si legge in una nota – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia”. La Corte ha riconosciuto la parziale illegittimità della norma dopo essersi riunita per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia.
La decisione della Corte Costituzionale
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che a conclusione della discussione le questioni sono state in buona parte accolte. E nei casi in questione la corte “ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo ‘ostativo’. (Secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).
La ‘pericolosità sociale’
In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di ‘pericolosità sociale’ del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa. E quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere. Nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.