Lavoro, sindacati: definite nel contratto logistica norme su rider

"Da oggi anche i 'riders', e cioè quei fattorini che con biciclette, scooter e motocicli, portano nelle case merci acquistate per lo più on line, hanno il loro riconoscimento contrattuale."

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse
Milano, 18 lug. (AWE/LaPresse) – “Da oggi anche i ‘riders’, e cioè quei fattorini che con biciclette, scooter e motocicli, portano nelle case merci acquistate per lo più on line, hanno il loro riconoscimento contrattuale. Peraltro già previsto, ma solo adesso articolato, nel contratto nazionale di lavoro della logistica, trasporti merci e spedizioni”. Lo riferiscono in una nota congiunta le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le associazioni datoriali.

i dettagli

La figura del rider, ricordano sindacati e associazioni datoriali, era stata introdotta per la prima volta nell’ultimo rinnovo del Ccnl avvenuto lo scorso 3 dicembre, la cui stesura dell’articolato, rinviata a una successiva trattativa, si è conclusa oggi. Nel merito il contratto prevede tutte le tutele, salariali, assicurative, previdenziali, tipiche del rapporto subordinato e quelle contrattuali come assistenza sanitaria integrativa e bilateralità. I rider sono inquadrati con parametri retributivi creati appositamente. L’orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali distribuibili in massimo 6 giorni a settimana e con un minimo giornaliero di 2 ore e fino a un massimo di 8, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino. Previsti a carico delle aziende i Dpi (Dispositivi di protezione individuale), come caschi e pettorine catarifrangenti. Infine è istituita la contrattazione di secondo livello.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome