MONDRAGONE – I giudici amministrativi “confermano” il piano delle spiagge libere respingendo il ricorso presentato da Pietro Paolo Fernando (nella foto), titolare della società Lido Kursal Srl, contro il Comune di Mondragone, non costituito in giudizio, Lo ha deciso il Tar della Campania, con la sentenza 3556/2023 pubblicata in questi giorni. L’imprenditore balneare chiedeva l’annullamento della delibera di consiglio comunale numero 11 del 5 novembre 2019 che ha approvato il regolamento per la gestione del demanio marittimo con il Regolamento per l’organizzazione e la fruizione dei tratti di spiaggia libera e di spiaggia libera attrezzata. Secondo Fernando, si legge nella sentenza del Tar, il Comune, “anziché perseguire un corretto equilibrio tra le aree affidate a soggetti privati ed arenili liberamente fruibili” avrebbe “configurato il rilascio di vere e proprie concessioni”. Il regolamento avrebbe previsto spiagge libere attrezzate da assegnare in concessione (con servizi igienici, cabina/locale adibita a pronto soccorso, cabina spogliatoio, servizio docce, cestini porta rifiuti, chiosco e punto ristoro, deposito per ombrelloni, sdraio e lettini) prevedendo in particolare che il posizionamento degli ombrelloni, sdraio e lettini debba avvenire giornalmente a cura dell’affidatario del servizio e che tali attrezzature potranno essere collocate su richiesta del cliente o anche in assenza e in attesa del cliente, nel numero massimo di 15 ombrelloni per ogni concessione.
Questo atto, quindi, configurerebbe vere e proprie concessioni, comportando la sottrazione di un certo tratto di arenile alla libera ed incondizionata fruizione da parte di tutti i soggetti che intendono esercitare la libera balneazione; inoltre, si porrebbe in contrasto con il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato nel 2019 dalla giunta regionale. Queste norme impongono un corretto equilibrio tra aree concesse ai privati e arenili liberamente fruibili (con rapporto di proporzione del 30%) con un percorso di accesso ogni 200 metri lineari di fronte mare. Inoltre, “nella fascia dell’arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso”. Il Tar, però, non è entrato nel merito della questione: per i giudici amministrativi il ricorso è inammissibile, in quanto manca la prova della notifica per raccomandata al Comune che, peraltro, non si è costituito.
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