Il decreto MIT del 19 dicembre 2024 definisce le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci sui veicoli M1 e N1. Tali strutture, conformi al regolamento UNECE n. 26 e installate posteriormente a sbalzo, possono essere utilizzate senza aggiornare la carta di circolazione se rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio traino, sono omologate e corredate da istruzioni di montaggio. Inoltre, devono essere dotate di alloggiamento per la targa e dispositivi supplementari di illuminazione che replichino quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale. La larghezza delle strutture non deve superare la larghezza del veicolo, mentre la sporgenza longitudinale non può eccedere i 3/10 della lunghezza del veicolo, con un limite massimo di 12 metri.