SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Comune non avrebbe potuto sospendere la graduatoria del concorso per 3 istruttori contabili e dovrà procedere a stipulare i contratti e a risarcire i danni all’attuale primo classificato. Lo ha deciso il Tar Campania (sede di Napoli, nona sezione) accogliendo, con la sentenza 5963 pubblicata ieri, il ricorso presentato da Giuseppe Aprea contro il Comune e nei confronti di Claudia Carfora, non costituita in giudizio. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto l’annullamento della determina del 14 ottobre 2024 del dirigente del settore finanziario dell’ente locale Giuseppina Celestino con la quale è stata sospesa “fino a conclusione del procedimento giudiziale” l’utilizzazione della graduatoria per l’assunzione degli istruttori e, quindi, l’assunzione di Aprea, primo in graduatoria. Quest’ultimo ha ottenuto anche il riconoscimento del suo diritto a conseguire il risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti. A gennaio 2024 la giunta comunale ha avviato la procedura di manifestazione d’interesse per le 3 assunzioni mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti del Comparto Autonomie locali.
In base alla graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice, la Carfora è risultata prima, Aprea secondo e al terzo posto si è classificato Flavio Mazza. Tuttavia, l’Acer di Caserta (ente nel quale è inquadrata la Carfora) non ha concesso il nulla osta, mentre per Aprea e Mazza è arrivato l’ok dei Comuni di Spoleto e di Arienzo e l’ente locale sammaritano ha stipulato con essi le convenzioni. A luglio 2024 Carfora è quindi esclusa dalla graduatoria, gli altri due concorrenti scalano in avanti e al terzo posto viene collocata Anna Franzese. La Carfora ha contestato questa decisione davanti al Tar e il Comune ha sospeso la graduatoria “fino a conclusione del procedimento giudiziale”, nonostante il tribunale amministrativo avesse respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Carfora. In seguito, notano i giudici nella sentenza pubblicata ieri, il ricorso è stato respinto.
Il Tar evidenzia quindi la “condotta colposa” del Comune, dato che la sospensiva non era stata accorata e tenuto conto che neppure a seguito dell’archiviazione del procedimento Anac (disposta a fine 2024, avendo l’Autorità ritenuto insussistenti i presupposti per attivare un procedimento di vigilanza), il Comune ha provveduto all’assunzione di Aprea. I giudici riconoscono il danno da mancato, da calcolare sull’ammontare dell’intero trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui Aprea avrebbe dovuto, in assenza di sospensione del procedimento, essere assunto in servizio e la data nella quale il Comune si è attivato per procedere all’assunzione del ricorrente. Questa somma va tagliata della metà, in quanto Aprea ha comunque potuto lavorare per altri enti. Il Comune ha adesso 60 giorni per proporre il risarcimento al ricorrente e deve pagare 2000 euro di spese di giudizio.