Il recente “click day” per gli incentivi statali ha confermato il forte interesse degli italiani per l’acquisto di un’auto elettrica, con i fondi esauriti in tempi record. L’entità dello sconto, che ha potuto raggiungere gli 11.000 euro in base all’ISEE, ha però sollevato un problema: il rischio di speculazione.
Molti hanno infatti considerato la possibilità di rivendere immediatamente il veicolo appena acquistato per ottenere un profitto facile. Per contrastare questo fenomeno, la normativa sull’Ecobonus ha introdotto una regola precisa e non eludibile: il divieto di cedere il veicolo prima che siano trascorsi 24 mesi dalla data di acquisto.
Questa misura è stata pensata proprio per garantire che l’agevolazione statale serva a promuovere la mobilità sostenibile e non a generare guadagni impropri. Il vincolo è esplicitamente sancito da un decreto interministeriale che prevede la revoca del contributo in caso di cessione a terzi del bene prima del termine stabilito.
Il Ministero ha inoltre chiarito il concetto attraverso una FAQ ufficiale, specificando che l’acquirente è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo per almeno due anni. La violazione di questa clausola comporta una conseguenza diretta e severa: la restituzione dell’intero importo percepito.
Chi deciderà di vendere l’automobile prima della scadenza dei due anni, quindi, riceverà una richiesta di rimborso da parte dello Stato. L’automobilista sarà obbligato a restituire la somma ricevuta, che può variare da 9.000 a 11.000 euro. Il divieto si applica con la stessa rigidità anche alle microimprese, per le quali la cifra da restituire potrebbe salire fino a 20.000 euro.
La normativa impone che l’auto rimanga di proprietà della persona fisica o giuridica che ha beneficiato del bonus. Questo significa che il veicolo non può essere venduto o trasferito ad altri. Tuttavia, la legge non disciplina esplicitamente il prestito a titolo gratuito.
È quindi possibile concedere l’auto in comodato d’uso a un familiare o a un amico, a condizione che non vi sia alcun fine di lucro e che la titolarità del mezzo non venga modificata. Diverso è il caso del noleggio a terzi: questa pratica configurerebbe un’attività commerciale e, di conseguenza, un’irregolarità, facendo scattare l’obbligo di restituzione del contributo statale.





















