MILANO – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso il 16 novembre l’istruttoria avviata nei confronti delle società dei gruppi Apple e Amazon riguardante le restrizioni all’accesso nel marketplace Amazon da parte di rivenditori legittimi di prodotti a marchio Apple e Beats “genuini”.
Al termine dell’attività, l’Authority ha irrogato una sanzione di 68,7 milioni di euro alle società del gruppo Amazon e una sanzione di 134,5 milioni di euro alle società del gruppo Apple e ha intimato di porre fine alle restrizioni, permettendo l’accesso ad Amazon.it ai rivenditori di prodotti Apple e Beats “genuini” in modo non discriminatorio.
L’istruttoria ha permesso di accertare che alcune clausole contrattuali di un accordo stipulato in data 31 ottobre 2018 – che vietavano ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in quel marketplace solo ad Amazon e ad alcuni soggetti scelti singolarmente e in modo discriminatorio – violano l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Nell’istruttoria si è infatti appurata la volontà di introdurre una restrizione meramente quantitativa del numero di rivenditori, permettendo solo ad Amazon e ad alcuni soggetti, individuati in modo discriminatorio, di operare su Amazon.it. Le clausole dell’accordo hanno altresì limitato le vendite transfrontaliere, in quanto si è operata una discriminazione dei rivenditori su base geografica. Le restrizioni dell’accordo si sono riflesse sul livello degli sconti praticati dai soggetti terzi su Amazon.it, diminuendone l’entità.
La restrittività di queste condotte appare confermata dalla circostanza che Amazon.it rappresenta la piattaforma dove si realizza almeno il 70% degli acquisti di prodotti di elettronica di consumo in Italia, di cui almeno il 40% è rappresentato da rivenditori che utilizzano Amazon come marketplace.
Appare quindi fondamentale che l’applicazione delle regole di concorrenza assicurino un level playing field per tutti i rivenditori che utilizzano i marketplace come luogo sempre più rilevante per lo svolgimento della propria attività commerciale, soprattutto nel contesto odierno, evitando la realizzazione di condotte discriminatorie che restringono la concorrenza.
In questa prospettiva, la decisione dell’Autorità riconosce, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, la necessità che i sistemi di distribuzione, al fine di essere compatibili con le regole sulla concorrenza, si basino su criteri di natura qualitativa, non discriminatori e applicati indistintamente a tutti i potenziali rivenditori.
L’autorità è stata capofila in tale azione e, grazie al suo intervento e alla collaborazione prestata, le autorità nazionali di concorrenza della Germania e della Spagna hanno successivamente avviato analoghi procedimenti.
(LaPresse)