La Serie B resta a 19 squadre, il Tar respinge il ricorso dell’Entella

Il club ligure domani scenderà dunque in campo a Chiavari per il recupero contro l'Arzachena

Foto LaPresse - Donato Fasano 27 04 2018 Bari - Italia Sport Calcio Bari - Entella Campionato di Calcio Serie B 2017/2018 ConTe.it - Bari - Stadio San Nicola nella foto: improta Photo LaPresse - Donato Fasano 27 04 2018 Bari - Italy Sport Soccer Bari - Entella Italian Football Championship League B 2017/2018 ConTe.it - San Nicola Stadium In the pic: improta

MILANO (LaPresse) – Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’Entella per l’ammissione nel campionato di Serie BKT. Il club ligure a questo punto dovrà continuare a giocare in Serie C. E domani scenderà in campo a Chiavari per il recupero contro l’Arzachena. La Serie B, dunque, resta a 19 squadre.

Il Tar respinge il ricorso dell’Entella

Nel dispositivo il Tar del Lazio sottolinea – come riportato dal sito della Lega B – che “non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare”. E che “nell’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, deve assegnarsi preminenza, allo stato, all’interesse alla prosecuzione. E al regolare svolgimento del campionato in corso. Nel rispetto dell’orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato in più occasioni“.(Decreti cautelari nn. 5267, 5268 e 5259 del 27 ottobre 2018, ordinanza cautelare n. 5304 del 30 ottobre 2018).

La sentenza emessa

“Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Prima Ter) respinge l’istanza cautelare”.Ritenuto altresì, sotto altro profilo, che anche l’auspicata ammissione al Campionato di Serie B in corso, a seguito della penalizzazione del Cesena, in attuazione della pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni n. 60/2018, negata con i provvedimenti impugnati, non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta dell’accoglimento dell’istanza della ricorrente. Ed essendo rimessa in ogni caso alla Federazione la valutazione in ordine alle conseguenti determinazioni da assumere che ricorrono, in ragione della peculiarità e della complessità della controversia, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase”.

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