Cassazione: sì all’assegno per orfani non a carico

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Diritti orfani
Diritti orfani

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno segnato una svolta per la tutela dei familiari delle vittime del dovere con la sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025. La pronuncia ha stabilito un nuovo principio di equità per gli orfani non fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso, una categoria finora penalizzata da interpretazioni restrittive.

In passato, la prassi negava a questi figli superstiti quasi ogni forma di tutela previdenziale se era ancora in vita il coniuge della vittima. Questa impostazione, confermata anche da una precedente sentenza (Cass. n. 11181/2022), creava una forte disparità: l’accesso ai benefici dipendeva non dal lutto subito, ma da un dettaglio fiscale e dalla presenza di un altro familiare. Associazioni come l’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) e l’avvocato Ezio Bonanni hanno a lungo denunciato il carattere discriminatorio di questa esclusione.

La nuova decisione della Suprema Corte ha cambiato radicalmente questo scenario. I giudici hanno chiarito che il criterio del carico fiscale non può giustificare un’esclusione totale dalle prestazioni. Di conseguenza, anche in presenza del coniuge superstite, agli orfani non a carico è stato riconosciuto il diritto all’assegno vitalizio mensile di 500 euro, come previsto dalla legge 407/1998.

Questo assegno, soggetto a perequazione automatica, decorrerà dalla data del decesso della vittima. La sentenza ristabilisce così una tutela minima e riallinea la disciplina a un principio di equiparazione con le vittime del terrorismo, già affermato dalle stesse Sezioni Unite nel 2017.

La vittoria, tuttavia, risulta parziale. La pronuncia non ha esteso agli orfani non a carico lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili, che resta vincolato a un ordine di successione che privilegia i familiari a carico. Secondo l’avvocato Bonanni, questa distinzione residua solleva ancora dubbi di costituzionalità, in particolare riguardo ai principi di uguaglianza (art. 3) e di tutela previdenziale (art. 38).

La battaglia legale quindi proseguirà. L’obiettivo delle associazioni è ottenere il pieno riconoscimento di tutti i benefici, eliminando ogni frammentazione basata su criteri formali. A ciò si aggiunge la necessità di superare le resistenze delle amministrazioni, che in molti casi continuano a negare le prestazioni costringendo i familiari a lunghi contenziosi giudiziari.

È fondamentale infine ricordare che questa sentenza riguarda esclusivamente il piano previdenziale. Il diritto al risarcimento integrale dei danni, incluso quello per la perdita del rapporto parentale, è sempre stato garantito a tutti i superstiti, a prescindere dalla loro situazione fiscale, e resta un pilastro fondamentale della loro tutela.

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