CAGLIARI – Il tampone rapido all’ingresso e il tracciamento dei passeggeri per verificare che si sottopongano alle prescrizioni della regione sono legittimi. Perché il diritto alla salute è prevalente rispetto a quello alla privacy. L’ha deciso il Tar, nell’udienza di merito sul ricorso cautelare di due avvocati cagliaritani per conto del Comicost, Comitato per le libertà costituzionali, e 79 cittadini, quasi tutti di fuori regione. “Proprio l’attuale classificazione della Sardegna come zona bianca giustifica la previsione di strumenti precauzionali come quelli introdotti dalla Regione”, scrivono i giudici, presidente Dante D’Alessio, estensore Tito Aru, consigliere Gianluca Rovelli.
Secondo i giudici, le precauzioni della regione sono legittime per evitare che un’invasione di turisti senza certificato di negatività e non vaccinati possa ricreare la situazione della scorsa estate causando il riesplodere dei contagi. Secondo Comicost, invece, l’ordinanza del 5 marzo scorso è in contrasto con i diritti costituzionali perché limiterebbe la libertà di circolazione dei cittadini. Su questo punto il Tar è molto chiaro: “Gli adempimenti previsti nell’ordinanza regionale per coloro che intendono entrare nell’isola – scrive il giudice Aru – non appaiono in contrasto con il rispetto del principio costituzionale della libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale, essendo stati introdotti soltanto meccanismi precauzionali di screening e monitoraggio di rapido e agevole espletamento da svolgersi nei siti di ingresso nel territorio regionale (porti e aeroporti) per la prevalente finalità di tutela sanitaria rivolta a contenere la diffusione del virus in un contesto locale che pur in presenza di una riscontrata recrudescenza dell’epidemia in gran parte del paese, mantiene confortanti livelli di controllo dell’epidemia ma resta esposto, come accaduto nell’estate del 2020, ad un possibile incremento dei contagi in mancanza di idonei strumenti di prevenzione quali quelli previsti in relazione ai nuovi arrivi di viaggiatori e di turisti nel territorio regionale”.
Per il Tar, dunque, “rientra nelle competenze regionali la predisposizione e in caso di necessità l’implementazione di strumenti precauzionali di controllo al fine di salvaguardare i risultati conseguiti in Sardegna in termini di contenimento dei contagi per effetto dei provvedimenti restrittivi finora adottati, tenendo anche conto che la recrudescenza dell’epidemia a livello nazionale ha indotto il governo a vietare temporaneamente la circolazione tra le regioni”. I giudici dicono poi che il vaccino rappresenta “la più autorevole fonte di contrasto alla circolazione e diffusione del virus” e che “il diritto alla salute costituisce un valore preminente del nostro ordinamento giuridico”, prevalente anche sul diritto alla privacy.
(LaPresse)