MILANO (LaPresse) – Mano pesante dell’Agcom su Wind Tre e Tim. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta con tre diverse delibere comminando alle due società sanzioni per 2,4 milioni di euro. La questione del contendere è quella delle fatturazioni a 28 giorni, introdotte nel 2016.
L’Agcom sanziona Tim e Wind Tre
Tim è stata sanzionata con due delibere, una da 1,044 milioni di euro e l’altra da 464mila. Per Wind Tre, invece, multa da 870mila euro. In tutte e tre le delibere si parla di “violazione obblighi di trasparenza e diritto di recesso in merito alla modifica delle condizioni economiche delle offerte di telefonia”.
Secondo il Garante, quando è stato ordinato alle compagnie di ripristinare la bolletta mensile, eliminando quella a 28 giorni, gli operatori non lo avrebbero fatto nella maniera corretta.
La disputa con l’Antitrust
Riassumendo, l’Antitrust aveva già accusato Tim e Wind Tre di avere scaricato sulle bollette annuali l’aumento perso tornando al canone su mese facendo una sorta di accordo sotto banco, con un aumento medio dell’8,6%. A quel punto, le compagnie avevano applicato degli sconti, riducendo così l’aumento all’8,3%. Ma, fornendo il bonus ai clienti, questa l’accusa dell’Agcom, non avrebbero dato nitide informazioni, soprattutto sul diritto di recedere dal contratto.
Batosta Tim
E se per Tim la batosta è piuttosto elevata, Wind si ‘salva’ perché ha restituito quell’aumento dello 0,3% di differenza ai clienti e ha fornito loro un bonus in minuti e chiamate. Le due compagnie potranno comunque ancora impugnare le delibere davanti al Tar del Lazio.
La soddisfazione dell’Unione nazionale consumatori
Festeggia l’Unione nazionale consumatori, il cui presidente, Massimiliano Dona, parla di “ottima donazione” e di “legge del contrappasso”, anche se “la multa è certo inferiore all’illecito guadagno ottenuto dalle compagnie telefoniche”. Ma, secondo Dona, “la trasparenza e la completezza delle informazioni sono sempre un diritto del consumatore. A maggior ragione il diritto di recesso, che non può essere esercitato senza un’informazione esaustiva e chiara”.