È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che aggiorna il “Decreto Requisiti Minimi” del 26 giugno 2015, il testo di riferimento per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in edilizia. Questo aggiornamento, reso necessario per recepire le più recenti direttive europee, introduce significative novità.
Le nuove prescrizioni diventeranno effettive a partire dal 3 giugno 2026. Fino a quella data, continueranno a valere le disposizioni del decreto precedente. Le modifiche principali riguardano l’inclusione dei ponti termici nei calcoli e nuovi obblighi per la mobilità sostenibile.
La prima grande novità è l’inclusione obbligatoria dei ponti termici nel calcolo dell'”Edificio di Riferimento”, il modello teorico usato per definire i requisiti minimi di efficienza. Un ponte termico è una zona dell’involucro dell’edificio, come un angolo o un balcone, dove si verifica una maggiore dispersione di calore a causa di discontinuità costruttive o dell’uso di materiali diversi.
Questa modifica renderà il calcolo dei consumi energetici molto più fedele alla realtà. Di conseguenza, le valutazioni diventeranno più severe e la classe energetica di un immobile potrebbe risultare inferiore rispetto a oggi. L’obiettivo è spingere il settore verso la costruzione di “edifici a emissioni quasi zero” (nZEB), in linea con gli standard europei.
Il decreto introduce anche nuovi obblighi per l’installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Queste regole si applicheranno sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello.
Per gli immobili non residenziali, gli obblighi varieranno in base al numero di posti auto disponibili. Per gli edifici residenziali, nuovi o ristrutturati, dovrà essere garantita la predisposizione per l’installazione di un punto di ricarica per ogni singolo posto auto, sia esso coperto o scoperto.
Un’altra integrazione importante è l’obbligo di installare sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) di classe B negli immobili non residenziali e nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello. Questi sistemi permettono una gestione ottimizzata dei consumi energetici.
Il testo prevede inoltre alcune semplificazioni burocratiche. Per interventi minori, come la sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica potrà essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa. Infine, sono state integrate norme tecniche aggiornate, come la UNI/TS 11300, che permettono di conteggiare l’energia prodotta da fonti rinnovabili in loco anche per usi diversi dall’illuminazione, come gli ascensori.





















