BRUXELLES – “I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce una direttiva dell’Unione hanno il diritto di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana”. E quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea in una sentenza. La Corte ha pertanto dichiarato illegittimo escludere i cittadini stranieri privi di permesso di lungo periodo dal bonus bebè, istituito nel 2015, e dalla indennità di maternità per le madri disoccupate. Secondo la Corte tale esclusione è in contrasto con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98 che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno anche breve purché consenta di lavorare.
“Per quanto riguarda l’assegno di natalità, la Corte rileva che tale assegno viene concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente”, si legge nel comunicato della Corte.
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