NAPOLI – Si è tenuta martedì scorso la udienza di prima comparizione delle parti nel giudizio civile per il plagio degli articoli di Cronache di Napoli e di Caserta nel romanzo “Gomorra”. Il procedimento vede in veste di danneggiata la cooperativa Libra, che edita i due quotidiani e verte sulla quantificazione del danno che la Arnoldo Mondadori Editore di Silvio Berlusconi e lo scrittore Roberto Saviano dovranno risarcire, dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha acclarato definitivamente, nel 2016, il plagio di due articoli e la mancata citazione della fonte per altri due servizi realizzati dai cronisti locali.
Il difetto di notifica
Nel corso dell’udienza davanti alla Corte di Appello di Napoli i difensori della Libra hanno comunicato al giudice che la notifica a Saviano non è andata a buon fine. Questo perché l’atto di riassunzione è stato inviato agli indirizzi ai quali, in precedenza, erano stati notificati quelli relativi ai precedenti gradi di giudizio. In questo caso, l’atto è stato rispedito al mittente con la dicitura “trasferito/irreperibile”. I legali della Libra hanno quindi avanzato due richieste. La prima: un nuovo termine per la notifica a Saviano. La seconda: è stata depositata una istanza al giudice perché adotti un provvedimento che autorizzi gli uffici anagrafe competenti al rilascio di un certificato con l’indicazione dell’indirizzo a cui notificare l’atto allo scrittore. Il giudice si è riservato in ordine a queste due richieste.
Il terzo giudizio
Si tratta del terzo giudizio, per lo stesso procedimento, incardinato davanti alla Corte di Appello di Napoli. In quello precedente, nel 2016, la Corte di Appello aveva condannato Saviano e la casa editrice di Segrate al pagamento di seimila euro, con spese compensate, alla cooperativa che edita i due quotidiani campani. La Libra, però, attraverso gli avvocati Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco, presentò un nuovo ricorso in Cassazione, che nel 2021 ha cassato la sentenza della Corte di Appello, invitandola a rideterminare l’importo. I giudici di rinvio, ora, dovranno tenere conto degli “utili realizzati illegalmente dall’autore della violazione del diritto d’autore”. Ciò in considerazione del fatto che “gli articoli in questione sono stati riprodotti e utilizzati nel loro valore d’uso, seppure nel contesto di un’opera molto più ampia, e hanno inoltre riscosso, sia pure in quel modo e in quelle forme, un grande successo”. Tale criterio, “che associa nella funzione risarcitoria anche una componente deterrente e dissuasiva, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l’autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l’eventuale costo riferibile all’acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, ma ulteriormente aumentati dei ricavi conseguiti dal plagiario sul mercato”.
Il chiarimento della Cassazione
La Cassazione ha poi voluto specificare il concetto in maniera ancor più chiara, con l’evidente scopo di evitare dubbi nell’interpretazione dei criteri per la quantificazione del risarcimento, spiegando che la sentenza del 2021, “basata sull’assenza di un rapporto concorrenziale fra le parti (desunta dalla diversità del circuito commerciale di distribuzione, della differenza di pubblico, del diverso periodo di distribuzione e di vendita) si pone anch’essa contra legem nel momento in cui viene presa in considerazione per escludere l’applicabilità del criterio fondamentale di liquidazione e la rilevanza del parametro degli utili del contraffattore e non piuttosto quale mero fattore di moderazione e limitazione del risarcimento. Né certamente questo era il senso dell’avvertimento contenuto nella sentenza rescindente, che ha sottolineato la rilevanza di alcuni elementi ma non li ha affatto indicati come fattori di esclusione del criterio di default per la liquidazione del danno da lucro cessante”. Dovrà essere riformulata anche la parte della sentenza in Appello che compensava le spese per tutti i gradi di giudizio. Gli ermellini, infatti, hanno chiesto al collegio in nuova composizione di procedere con la “regolazione delle spese del giudizio di legittimità ”.
Il controricorso bocciato
Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno bocciato in toto, in quanto “palesemente inammissibile”, il controricorso presentato dagli avvocati di Saviano e Mondadori, Vincenzo Sinisi, Claudio Marcello Leonelli, Benedetta Carla Angela Maria Ubertazzi e Luigi Carlo Ubertazzi. Lo scopo del ricorso incidentale, spiegava la Cassazione, sarebbe quello di “riproporre alcune difese già esposte nel giudizio di riassunzione con alcuni passaggi della loro comparsa conclusionale e memorie di replica”. Per questo, “tale documento… neppure soddisfa il contenuto imprescindibile di un atto di impugnazione e men che meno di un ricorso in Cassazione, giacché non rivolge specifiche censure al contenuto della decisione. A tale onere i ricorrenti incidentali si sono totalmente sottratti con la tecnica censoria utilizzata che rimette alla Corte di andare a ricercare se, dove e quando la sentenza impugnata non si sarebbe conformata a una serie di loro osservazioni”.
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