MILANO – Con la sentenza n. 20504/19 depositata oggi la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili ha enunciato il principio secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. La Corte di Cassazione quindi smentisce, annullandola, la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1049/2016 che aveva affermato la sussistenza, alla luce delle norme vigenti e dei principi costituzionali in tema di diritto all’istruzione, all’educazione e all’autodeterminazione in tema di scelte alimentari, di diritti soggettivi dei genitori degli alunni delle scuole dell’obbligo sia per la scelta per i propri figli tra il servizio di ristorazione scolastica e il pasto portato da casa, sia per il relativo consumo nei locali della scuola nel medesimo orario del servizio di ristorazione. “Alla luce del nuovo pronunciamento delle Sezioni unite – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Torino, Antonietta Di Martino – l’amministrazione procederà a supportare le famiglie e le scuole nelle prossime delicate fasi organizzative che conseguono al suddetto pronunciamento”.
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Scuola, Cassazione: “No al pasto portato da casa consumato in mensa”
Con la sentenza n. 20504/19 depositata oggi la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili ha enunciato il principio secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici