MILANO (Alfredo Stella) – Attenti alle truffe su Internet. E’ quanto afferma la Commissione europea in merito alla qualità dei servizi che alcuni siti propongono ai potenziali acquirenti. Nel modo specifico la vendita di pacchetti telefonici e servizi di streaming.
I dati
Più di 3 siti su 4, tra quelli che offrono pacchetti telefonici e servizi di streaming, sono sospettati di violazione delle normative europee a tutela dei consumatori e pertanto oggetto di sanzioni. Tra i comportamenti sospetti più diffusi ci sono la distribuzione all’interno di pacchetti a pagamento di prodotti definiti ‘gratis’, la mancanza di adeguati strumenti di risposta alle contestazioni dei clienti e il fatto che molti di questi siti possono unilateralmente modificare i termini contrattuali senza informare il consumatore. La Commissione ha recentemente proposto una normativa più stringente contro queste pratiche, offrendo maggiori strumenti alle autorità nazionali di controllo.
“Gli utenti – sottolinea Vera Jourova, della Commissaria per la tutela dei consumatori – fanno uso quotidianamente dei loro abbonamenti online e dovrebbero potersi fidare di questi servizi”.
La protezione del consumatore on-line
Per fornire ai consumatori le informazioni adeguate per acquistare sul web in sicurezza, l’Unione Nazionale Consumatori ha realizzato, nell’ambito del Progetto “E-commerce e tutela del consumatore digitale” (finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Dl 383/2000-linee di indirizzo annualità 2013), alcuni focus sulle principali aree di interesse legate agli acquisti on-line.
La normativa
La nuova direttiva garantisce ai consumatori maggiori informazioni e sicurezza nelle vendite a distanza attraverso garanzie sul consenso all’acquisto, sull’oggetto del contratto, sul prezzo e sul diritto di recesso.
Grazie a una regolamentazione più attenta, quindi, i consumatori hanno maggiori garanzie di sicurezza per i servizi apparentemente gratuiti. Al momento dell’acquisto devono, infatti, confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. Se per confermare un ordine è necessario un click o un link, questi devono indicare chiaramente che la conferma obbliga il consumatore a pagare. Dovrà esserci una scritta del tipo: “ORDINE CON OBBLIGO DI PAGARE”. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto o all’ordine e, dunque, non è obbligato a pagare.
Sono vietati, inoltre, quegli antipatici meccanismi delle caselle “prespuntate”, secondo cui è il consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata.
I prezzi proposti
Per quanto attiene ai prezzi, secondo la direttiva, devono essere espressi in modo chiaro e completo. I venditori devono chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi costo aggiuntivo.
Una volta acquistato il bene o il servizio, inoltre, i consumatori hanno 14 giorni per ripensarci ed esercitare il diritto di recesso. Nel caso di contratti di vendita il termine decorre dal giorno in cui il consumatore ha ricevuto il bene. Per i contratti di servizi, invece, dal giorno della conclusione del contratto. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitarlo si estende a un anno e 14 giorni. In caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni.
Se il consumatore esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. Per esercitare il diritto di recesso si può utilizzare un modello standard, valido per tutti i Paesi europei. Ma è valida qualsiasi altra forma di espressione della volontà di recedere.
Il consumatore che recede dal contratto ha l’obbligo di restituire la merce a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. Il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista entro 14 giorni dalla data della comunicazione contenete la volontà di voler recedere; i costi di restituzione dei beni sono a carico del professionista nel caso in cui lo abbia espressamente concordato o abbia omesso di informare il consumatore.