Virus cinese, il Consiglio dei ministri decreta lo stato di emergenza

Il provvedimento dopo l'accertamento dei due casi di coronavirus a Roma

AP Photo/Vincent Thian

ROMA – Virus cinese, il consiglio dei ministri decreta lo stato di emergenza. A spingere l’esecutivo a votare il provvedimento è stato rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ieri sera, dopo i due casi accertati di coronavirus a Roma, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il blocco dei volo da e per la Cina. Ma non basta.

In Italia gli eventi calamitosi sono classificati in base ad estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile. Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d’intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del presidente del Consiglio, acquisita l’intesa della regione interessata.

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.

Il codice della Protezione civile aggiornato nel 2018 ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi.

La delibera dello stato di emergenza stanzia l’importo per realizzare i primi interventi. Ulteriori risorse possono essere assegnate, con successiva delibera, a seguito della ricognizione dei fabbisogni realizzata dai Commissari delegati. Nella delibera viene indicata anche l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria che subentra nelle attività per superare definitivamente le criticità causate dall’emergenza.

Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura” che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria.

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