Softlab, stop alla cassa integrazione

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Lavoratori Softlab in piazza
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CASERTA – I giudici amministrativi “confermano” lo stop alla cassa integrazione alla Softlab. Il Tar della Campania (sesta sezione) ha respinto, con la sentenza 5503 pubblicata ieri, il ricorso presentato da Softlab Tech Srl contro il Ministero del Lavoro. Il tribunale conferma quindi la legittimità del decreto ministeriale del 14 marzo 2025. Con questo provvedimento l’amministrazione centrale aveva disposto la decadenza e l’annullamento delle autorizzazioni alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs). Una misura concessa per i lavoratori dello stabilimento di Maddaloni per l’intero arco del 2024.


Nel ricorso la società aveva censurato gli atti del Ministero contestando una presunta carenza motivazionale e istruttoria e la mancata considerazione delle deduzioni aziendali in sede procedimentale. Criticata anche l’errata valutazione della crisi finanziaria aziendale. L’azienda considera quest’ultima circostanza come causa incolpevole del mancato completamento del piano di risanamento. La ricorrente lamentava inoltre vizi di forma e il mancato rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

I giudici amministrativi hanno tuttavia giudicato infondate le doglianze della società. Per i magistrati, i dettagliati riscontri ispettivi condotti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno accertato il sostanziale inadempimento degli impegni posti a fondamento della Cigs. Nel corso del 2024 non sono andati in porto gli investimenti né i progetti di formazione del personale preventivati. Gli unici interventi attuati sono risultati circoscritti a meri tagli di spesa e al contenimento del costo del lavoro. Il tutto in un quadro di assenza di un’effettiva ripresa dell’attività d’impresa. La sentenza ha chiarito che il ricorso alla Cigs deroga al regime ordinario del rapporto di lavoro trasferendone i costi sulla collettività e richiede pertanto un rigoroso rispetto del programma aziendale concordato.


Il Tar ha precisato che la grave illiquidità economica invocata dalla società non costituisce una causa di forza maggiore o un evento imprevedibile idoneo a giustificare l’inattuazione delle misure di rilancio. Secondo i giudici amministrativi, i vizi procedurali dedotti sono irrilevanti e inammissibili. L’azienda ha potuto partecipare attivamente al procedimento e l’esito della verifica ministeriale, avente natura di decadenza per accertato inadempimento, non sarebbe potuto essere differente.

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