G8 di Genova, la Corte dei Conti assolve i poliziotti da danno patrimoniale: manca il reato di tortura

Foto LaPresse - Vince Paolo Gerace

GENOVA – La Corte dei Conti della Liguria ha assolto 26 poliziotti , dalla richiesta di risarcimento per danno patrimoniale indiretto ricevuta dopo i pestaggi accaduti all’interno della Diaz durante il G8 di Genova nel 2001. I fatti contestati dalla procura contabile della Liguria riguardano i risarcimenti imposti dalla Corte Europa dei Diritti dell’Uomo. Per i giudici contabili la condanna all’Italia è avvenuta proprio per l’assenza di riconoscimento del reato di tortura nella legislazione del Paese. Sulla vicenda la politica e l’opinione pubblica italiane si sono sempre divise e il tema è destinato a rientrare nel dibattito nazionale.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Era il 7 aprile 2015 quando una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva accolto il ricorso di una della vittime dei pestaggi avvenuti all’interno Diaz condannando lo Stato italiano a versargli la somma di 45 mila euro. La persona coinvolta, all’interno del suo ricorso, aveva sottolineato di essere “stato vittima di violenze e sevizie qualificabili come atti di tortura nel corso dell’irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz di Genova“. L’uomo dichiara inoltre che l’edificio era stato adibito “per l’occasione, a dormitorio“.

Assolti per lacuna normativa: il colpevole è lo Stato

Per la corte dei conti sarebbero dovuti essere i 26 poliziotti a risarcire il 75%, pari a circa 33mila euro a testa, alle vittime degli abusi, coinvolgendo anche i vertici che non avevano fatto nulla per evitare che accadessero. I pm contabili asseriscono che la lacuna normativa dell’Italia non contempla il reato di tortura e per questo motivo gli atti di violenza perpetrati dalle forze dell’ordine sulle persone presenti alla Diaz sono stati perseguiti legalmente come lesioni personali (semplici o aggravate che siano). Nella sentenza assolutoria i magistrati evidenziano che “di detto danno non può rispondere altro sogetto diverso dallo Stato. Al quale competeva l’introduzione della normativa più severa reclamata dal ricorrente, e di cui la Corte Europea ha stigmatizzato la colpevole assenza“. In poche parole: non possono condannare delle persone per un reato non contemplato, ma lo Stato per non averlo precedentemente previsto nelle proprie leggi.

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