La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito al ricorso presentato dagli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, a seguito delle sanzioni ricevute nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. La sentenza ha stabilito un principio fondamentale: quando una sanzione sportiva ha l’effetto di limitare la possibilità di lavorare in tutta Europa, deve essere possibile contestarla davanti a un giudice indipendente e terzo.
Questo organo giurisdizionale deve avere il potere non solo di concedere un risarcimento economico per i danni subiti, ma anche di annullare la sanzione stessa se ritenuta illegittima. Secondo i giudici di Lussemburgo, il tribunale competente deve essere indipendente dalle federazioni sportive, istituito per legge e deve garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio.
La Corte ha precisato che il diritto dell’Unione non impone un doppio grado di giudizio, ma richiede che esista almeno un tribunale in grado di offrire una tutela giuridica effettiva. Sarà compito del giudice amministrativo italiano, ora, verificare se il sistema di giustizia sportiva nazionale, e in particolare l’organo di ultima istanza, soddisfi i requisiti indicati dalla Corte europea.
La vicenda ha avuto origine dalle sanzioni inflitte dalla FIGC ad Agnelli e Arrivabene, che impedivano loro di svolgere qualsiasi attività nel mondo del calcio. Queste inibizioni sono state in seguito estese a livello mondiale dalla FIFA e confermate dal supremo giudice sportivo italiano. I due ex dirigenti si sono quindi rivolti al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento delle sentenze, ritenute ingiuste.
Il giudice amministrativo italiano, tuttavia, secondo la normativa nazionale, ha un potere limitato alla concessione di un risarcimento, senza la facoltà di annullare le decisioni della giustizia sportiva. Proprio per questo motivo, il TAR ha deciso di interrogare la Corte di giustizia europea sulla compatibilità di tale sistema con le libertà di circolazione e i principi del diritto dell’Unione.
Nel suo ragionamento, la Corte UE ha constatato che una sanzione che vieta l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri rappresenta una lesione delle libertà di circolazione. Tale limitazione può essere giustificata solo se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale, come la regolarità delle competizioni, e se è proporzionata a tale scopo.
Spetterà ora al giudice nazionale verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Dovrà assicurarsi che i divieti temporanei previsti dalla FIGC facciano parte di un sistema coerente volto a sanzionare comportamenti illeciti e che la loro determinazione segua criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
Durante il dibattimento è stato esaminato anche il meccanismo di nomina e revoca dei giudici sportivi in Italia, suscitando perplessità sulla loro reale indipendenza. Il caso di Agnelli tornerà ora al TAR, forte di questo nuovo principio. Sebbene l’ex presidente della Juventus abbia già scontato la sua sanzione, ha portato avanti il ricorso proprio per far emergere le criticità del sistema, ora evidenziate dalla sentenza europea.











