MILANO – Finisce oggi lo stato di emergenza per la pandemia dichiarato il 31 gennaio 2020 dal consiglio dei ministri. Da domani partono le misure di graduale alleggerimento delle restrizioni. Il governo ha tracciato la roadmap dall’1 aprile al 30 giugno 2022.
COSA CAMBIA DA DOMANI
MASCHERINE
– Ancora per un mese fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto e servizi commerciali di trasporto, aerei, navi e traghetti, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus anche a noleggio con conducente, trasporto pubblico locale e mezzi scolastici oltre che funivie cabinovie, seggiovie.
– L’obbligo di mascherina Ffp2 rimane anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e per gli eventi e le competizioni sportive e fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Nelle discoteche, sale da ballo e assimilati è possibile invece non utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nel momento del ballo.
– Non hanno l’obbligo della mascherina i bambini sotto i 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, chi sta svolgendo attività sportiva.
– Per i lavoratori viene considerata una protezione valida quella delle mascherine chirurgiche inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari come colf, badanti, caregiver.
GREEN PASS BASE
– Dall’1 aprile al 30 aprile 2022 il green base cosidetto ‘base’ da vaccinazione, guarigione o test potrà essere usato per una serie di servizi: mense e catering, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso per tutti gli esercizi con l’esclusione di alberghi e strutture ricettive dove le persone alloggiano; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui in presenza con i detenuti e gli internati; partecipazione a spettacoli e competizione sportive aperte al pubblico se si svolgono all’aperto.
Con il green pass ‘base’ è possibile accedere ai seguenti mezzi di trasporto: aerei e voli commerciali di trasporto persone, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e quelli da e per le Isole Tremiti, treni interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus a noleggio con conducente.
GREEN PASS RAFFORZATO
Il green pass ‘rafforzato’ da vaccinazione o guarigione dall’1 al 30 aprile è necessario per l’accesso ai seguenti servizi e attività: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste che seguono cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi); sale da gioco, scommesse, bingo e casinò; sale da ballo e discoteche; spettacoli e manifestazioni sportive che si svolgono al chiuso;
VACCINO
L’obbligo vaccinale e di richiami rimane in vigore per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2022 con alcune modifiche che riguardano il lasso temporale in cui l’operatore guarito da Covid può evitare la vaccinazione facendone richiesta specifica al proprio Ordine professionale di riferimento sul territorio.
ISTITUZIONI
– Con la fine dello Stato di emergenza al 31 marzo, termina anche il sistema delle zone colorate, si scioglie il Comitato tecnico scientifico e non sarà più attiva la struttura commissariale guidata dal generale, Francesco Paolo Figliulo mentre viene temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.
POSITIVI E QUARANTENE
– Per quanto riguarda i positivi resta “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. L’uscita dall’isolamento dovrà essere certificata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. Dal 1° aprile per i ‘contatti stretti’ dei positivi “si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
SCUOLA
Cambiano le regole anche per la scuola in merito alla gestione dei casi di positività:
– Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- – Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’ISOLAMENTO
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
(LaPresse)