Geotermia: nuove regole per installare gli impianti

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Geotermia semplificata
Geotermia semplificata

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un nuovo decreto per semplificare l’installazione degli impianti geotermici a bassa entalpia. L’obiettivo è favorire la diffusione di questa tecnologia pulita, riducendo gli oneri burocratici su tutto il territorio nazionale. Il ministro Gilberto Pichetto ha sottolineato come l’intervento miri a stabilire regole chiare e uniformi per cittadini e imprese.

La geotermia a bassa entalpia sfrutta il calore presente nel sottosuolo a bassa profondità per la climatizzazione degli edifici. A differenza delle grandi centrali geotermoelettriche, questi sistemi usano il terreno come un serbatoio termico, attraverso impianti a circuito chiuso, dotati di sonde verticali o orizzontali, oppure a circuito aperto, con scambio di calore tramite acqua di falda.

Il decreto introduce due procedure semplificate, differenziate in base alla dimensione dell’impianto e destinate agli edifici esistenti. La gestione delle comunicazioni avverrà tramite la nuova Piattaforma SUER (Sistema Unico per le Energie Rinnovabili). La prima opzione è l’Attività Libera: non richiede permessi o autorizzazioni preventive. È sufficiente inviare una comunicazione alla piattaforma SUER entro 5 giorni dall’attivazione. Questa procedura si applica a sistemi con potenza termica inferiore a 50 kW e con sonde installate a una profondità massima di 80 metri (se verticali) o 2 metri (se orizzontali).

Per gli impianti di dimensioni maggiori è prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Questa si applica a sistemi con una potenza termica fino a 500 kW e con sonde che raggiungono una profondità massima di 250 metri (verticali) o 3 metri (orizzontali). In questo caso, il proponente deve presentare una comunicazione tramite il modello unico PAS sulla piattaforma SUER prima di iniziare i lavori. Per gli impianti in edifici di nuova costruzione, l’autorizzazione rientrerà invece nel titolo edilizio complessivo.

Il decreto stabilisce anche precisi obblighi tecnici per l’installazione delle sonde a circuito chiuso. Per proteggere le proprietà confinanti, le sonde verticali dovranno essere installate ad almeno 4 metri dal confine, mentre per quelle orizzontali la distanza dovrà essere pari alla profondità dello scavo. Per gli impianti con potenza tra 50 kW e 500 kW, sarà obbligatorio eseguire un’analisi specifica del terreno (Thermal Response Test) per misurare la sua capacità di scambiare calore.

Infine, il provvedimento definisce le modalità di controllo e censimento. Le Regioni e le Province Autonome dovranno istituire un registro digitale per monitorare gli impianti. Per quelli in Attività Libera, sarà necessario caricare dati basilari come l’ubicazione, la potenza e le date dei lavori. Per i sistemi in regime PAS, la documentazione richiesta sarà molto più dettagliata e includerà il progetto tecnico firmato, un modello geologico del sottosuolo, i risultati dei test termici e il monitoraggio stagionale delle temperature del fluido.

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