CASAL DI PRINCIPE – Per il Riesame il sistema illecito negli appalti c’era: imprese in grado di muoversi tra gare pilotate, accordi preventivi, presunte tangenti e rapporti con esponenti politici ritenuti compiacenti, soprattutto nei settori dell’igiene urbana e della sanificazione ospedaliera. Ma non sarebbe stato provato che quella struttura fosse espressione del clan dei Casalesi. È su questo punto che ora si gioca la partita davanti alla Cassazione.
La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame, il 20 febbraio scorso, ha respinto l’appello del pm Maurizio Giordano contro il mancato riconoscimento dell’accusa di associazione mafiosa per Nicola Ferraro, detto Fucone, originario di Casal di Principe e da tempo residente ad Arienzo. Ferraro (difeso dai legali Giuseppe Stellato e Mario Griffo), già condannato in via definitiva per concorso esterno al clan dei Casalesi, è indicato dalla Dda come il vertice del sistema: non soltanto il regista di una rete di ditte capace di aggiudicarsi appalti, ma, secondo l’accusa, il referente del gruppo Schiavone in quel settore.
Il ricorso sarà valutato dalla Cassazione il 7 luglio. La Procura generale ha già preso posizione: chiede l’accoglimento dell’impugnazione, l’annullamento dell’ordinanza del Riesame e la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per una nuova motivazione. Secondo il sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, il ricorso della Dda è fondato perché denuncia vizi della motivazione, travisamento della prova e omessa valutazione di elementi ritenuti decisivi, in particolare dichiarazioni di collaboratori di giustizia e relativi riscontri.
Il nodo è tecnico, ma decisivo. La Procura generale osserva che il Riesame, pur non smontando la ricostruzione dei fatti proposta dalla Dda e senza smentire gran parte degli elementi indiziari raccolti, ha ricondotto la vicenda a una semplice associazione per delinquere, escludendo il 416 bis e, di conseguenza, anche l’aggravante mafiosa per i reati fine. Per la Procura generale, il difetto dell’ordinanza sta soprattutto nel metodo. I giudici del Riesame avrebbero svalutato alcuni indizi, dando una lettura diversa e dubitativa rispetto alla tesi accusatoria, ma senza poi compiere quella valutazione complessiva richiesta soprattutto in fase cautelare. In altre parole: anche se un singolo elemento può apparire incerto, va verificato se, insieme agli altri, regga un quadro di gravi indizi di colpevolezza. Ed è proprio questa lettura globale che, secondo la Procura generale, sarebbe mancata.
La Dda insiste sulla continuità con il passato. Ferraro, per l’accusa, avrebbe già inserito in passato la propria attività corruttiva nel contesto camorristico e avrebbe poi ripreso condotte analoghe dopo la detenzione. Il Riesame, pur riconoscendo l’esistenza di una struttura organizzata riconducibile almeno all’associazione semplice, avrebbe affermato in modo generico che non vi sono prove di collegamenti attuali con il contesto camorristico. Per la Procura generale si tratta di una “grave e pregiudiziale carenza di motivazione”.
Nell’inchiesta, scattata lo scorso settembre dopo gli interrogatori preventivi e sfociata in 17 provvedimenti restrittivi, la Dda aveva contestato a Ferraro un ruolo centrale nel condizionamento degli appalti pubblici. Secondo l’accusa, Fucone avrebbe indirizzato imprese e aggiudicazioni, incassando percentuali dagli imprenditori favoriti. Parte di quelle somme, nella prospettazione della Procura, sarebbe stata destinata al clan dei Casalesi. Il Riesame, invece, ha ritenuto provato un sistema illecito negli appalti, ma non il passaggio decisivo: il collegamento tra quel sistema e la cosca.
Nel ricorso entra anche la figura di Giuseppe Castiglione, ex presidente del consiglio comunale di Catania. Non è un dettaglio secondario. La Procura generale contesta al Riesame di averlo trattato come un semplice politico corrotto. Per l’accusa, invece, Castiglione andava valutato alla luce di un’ordinanza del gip di Catania del 28 gennaio 2025, richiamata nel ricorso, dalla quale emergerebbe una sua posizione di gravità indiziaria per concorso esterno. Se questo dato viene letto correttamente, sostiene la Procura generale, cambiano anche i successivi passaggi della motivazione del Riesame, che andrebbero dunque rinnovati partendo da un “dato storico corretto”.
Il fronte degli appalti è ampio. Nel mirino dell’accusa ci sono le gare per la raccolta dei rifiuti, la sanificazione, la vicenda di Arienzo, Frattamaggiore, l’appalto Rsu di Catania, l’Università Parthenope, il presunto tentativo di Giuseppe Rea di offrire un Rolex al direttore generale dell’Asl di Benevento, i flussi di denaro in contanti e la gara Asl Caserta per la disinfestazione dalla legionella. Per il Riesame, però, queste vicende non consentono, allo stato, di riconoscere l’aggravante mafiosa.
La Procura generale contesta anche il passaggio sulle esigenze cautelari. Il Riesame aveva valorizzato il tempo trascorso dai fatti, circa tre anni, per escludere l’attualità del pericolo. Ma per la Procura generale quel dato sarebbe stato usato in modo “erroneo e superficiale”: tre anni non bastano, da soli, a neutralizzare le esigenze cautelari, che devono essere sempre valutate insieme agli altri elementi. Il cosiddetto “tempo silente”, ricorda il ricorso, riguarda archi temporali ben più lunghi, anche ultradecennali.
La richiesta finale è netta: annullare l’ordinanza impugnata e restituire gli atti al Riesame per una nuova motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il 416 bis e sull’aggravante di agevolazione mafiosa per i reati fine. La decisione della Cassazione non stabilirà la colpevolezza o l’innocenza degli indagati, ma potrà riaprire il capitolo cautelare sull’ipotesi mafiosa. Resta ferma la presunzione di innocenza per tutti fino a eventuale sentenza definitiva.









