Fisco: chiarimenti sulla fattura, no alle sanzioni per ritardo minimo

La Circolare risponde ad alcuni dubbi dei contribuenti

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Foto LaPresse - Andrea Campanelli

ROMA (LaPresse) – Novità per quanto riguarda il fisco. Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica. Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E di oggi risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018. Che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

Non ci saranno sanzioni del fisco per ritardo minimo

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni. Ciò nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

L’emissione delle fatture: cosa cambia e cosa resta uguale

La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto. La fattura elettronica, relativa al file scartato, va poi nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario. Ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta. Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato.

La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico. Purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano. Mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica. La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML. Ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto.

La Circolare nel dettaglio

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica. Per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.

Fattura elettronica: norme ed eccezioni

Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio. Destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

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