Riforma della Giustizia: le novità firmate dalla ministra Marta Cartabia

Le proposte della ministra della Giustizia che cerca di trovare la chiave di volta per mettere d’accordo la maggioranza riguardano i punti focali come prescrizione, appello e azione penale

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 24-03-2021 Roma Politica Camera dei Deputati - Question time Nella foto Marta Cartabia Photo Roberto Monaldo / LaPresse 24-03-2021 Rome (Italy) Chamber of Deputies - Question time In the pic Marta Cartabia

ROMA – Riforma della Giustizia: nella mani della ministra Mara Cartabia la soluzione alle diversità di vedute della maggioranza, vedi: prescrizione, appello e azione penalePrescrizioneTra le proposte della ministra vi è quella della prescrizione che si “blocca definitivamente dopo la sentenza di primo grado, sia per gli assolti che per i condannati, ma a partire dal processo d’appello vengono introdotti termini massimi di durata dopo i quali il reato viene dichiarato improcedibile: due anni per il secondo grado e un anno per la Cassazione”.  

Prevista la proroga di un anno e di sei mesi in Cassazione “nei procedimenti particolarmente complessi, come per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione. Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità.”, mentre per i reati imprescrittibili come nei casi di ergastolo, non sono previsti limiti nemmeno per quanto concerne la durata dei processi, e “come avviene attualmente per la prescrizione, gli imputati che volessero comunque un giudizio definitivo avranno la possibilità di rinunciare alla improcedibilità”.

La telematica

Per la digitalizzazione e il processo penale telematico viene delegato il Governo affinché la Giustizia si renda più efficiente e spedita. A talk proposito è previsto che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica.

Indagini preliminari e udienza preliminare

Per quanto concerne invece le indagini e le udienza preliminare si stabilisce che “il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una ragionevole previsione di condanna”.  Sulla durata delle indagini vengono rimodulati “i termini di durata massima rispetto alla gravità del reato”. E ancora: “alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento”.

Criteri di priorità

Saranno gli “uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento” a “individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Csm”. In merito alla presunzione di non colpevolezza, si prevede “che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo”.

Udienza preliminare

Saranno interessati tutti quei reati “di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio”. In questi casi il giudice “dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna”. Sull’Appello, viene confermata la possibilità che “tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato” possano  presentare appello “contro le sentenze di condanna e proscioglimento”, Saranno limitate le ipotesi di “inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità”.

Cassazione

Viene ampliata l’impugnazione straordinaria davanti alla Cassazione: ciò per permettere “esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo”.Per quanto riguarda invece il patteggiamento, sulla pena detentiva che supera i due anni vi è “l’accordo tra imputato e pubblico ministero” che “possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;Sul giudizio abbreviato si prevede “che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato Giudizio ordinario”.

Sul Mutamento del giudice o del collegio è previsto che, “nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze”.

Sarà compito del Governo estendere “la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità”. Sulla Pena pecuniaria l’obiettivo resta quello di “razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie,”oltre che “rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato”. Si tende anche a “prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento”.

Altri compiti

Sarà sempre compito del Governo anche “effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza”. In merito a tutte le nuove pene sostitutive, come detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, “saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena”.

Idem dicasi anche l’estensione dell’ambito di applicazione “della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”. Mentre per “valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), sarà sempre compito del Governo “estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

Giustizia riparativa

Il Governo provvederà a “disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale. Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni – Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa”.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome