CASAL DI PRINCIPE – La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18519 emessa in seguito all’udienza del 20 aprile e depositata qualche giorno fa, ha rigettato il ricorso presentato da Pasquale Corvino, confermando l’accusa di riciclaggio a suo carico e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
La vicenda giudiziaria riguarda l’alienazione di alcuni terreni storicamente riconducibili a Francesco Schiavone, noto come “Sandokan”, capo indiscusso del clan dei Casalesi. Secondo la ricostruzione convalidata dai giudici ermellini, i terreni erano stati originariamente acquistati dal padre del ricorrente, Romolo Corvino. Quest’ultimo, prima del suo decesso avvenuto nel 2004, aveva accettato di cedere la proprietà sostanziale dei beni al boss latitante, incassandone il prezzo in contanti derivante da attività illecite e prestandosi a mantenerne l’intestazione formale per sottrarre il patrimonio a future misure di prevenzione.
Alla morte di Romolo Corvino, i terreni sono andati in successione ai figli, tra cui Pasquale Corvino, che ha continuato a gestire, per i giudici di Cassazione, la fittizia titolarità per conto degli Schiavone, versando loro persino i proventi dell’affitto pagato da un coltivatore diretto.
Il punto di svolta risale al 31 marzo 2021, quando Pasquale Corvino ha venduto i terreni a terzi estranei, agendo anche come procuratore dei coeredi. L’inchiesta ha dimostrato che la decisione di vendere era stata presa dai familiari del capoclan detenuto e che il denaro contante ricavato dalla compravendita era stato consegnato da Corvino, stando alla Dda, direttamente nelle mani di Ivanhoe Schiavone, figlio del boss.
La difesa dell’imputato aveva eccepito che la condotta dovesse essere riqualificata nel meno grave reato di intestazione fittizia di beni, invocando la clausola di riserva che esclude il delitto di riciclaggio per chi ha concorso nel reato presupposto. La Suprema Corte ha però respinto questa tesi, stabilendo un importante principio di diritto.
Il delitto di riciclaggio assorbe quello di trasferimento fraudolento di valori nel caso in cui quest’ultimo costituisca solo un segmento di una più ampia e articolata condotta riciclatoria. Vendendo il bene e consegnando il denaro in contanti al figlio del boss, l’imputato ha compiuto un’operazione economica volta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di quelle risorse, monetizzando un patrimonio saldamente in mano alla camorra.
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto logica e immune da vizi la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che nel gennaio scorso ha già sostituito la custodia in carcere per Corvino con la misura degli arresti domiciliari. Resta così confermata la gravità indiziaria per il reato di riciclaggio a forma libera, avendo Corvino agevolato la dissimulazione e il rientro di capitali illeciti nella disponibilità diretta dei vertici dei Casalesi.








