MILANO – Tutto pronto per l’invio, da lunedì 5 luglio, delle richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai Cfp automatici, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021, commi da 5 a 15). Lo comunica l’Agenzia delle Entrate, sottolineando che il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.
Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal Dl Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.
Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
In base a quanto stabilito dal Decreto Sostegni bis, il nuovo contributo è alternativo al contributo Sostegni bis automatico (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo Sostegni bis automatico, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.
Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
(AWE/LaPresse)