L’Italia ripiomba nel lockdown: ecco le nuove regole in vigore fino al 6 aprile

Il decreto in vigore da oggi fino al 6 aprile pone l’Italia in una stretta alle regole già vissute nel periodo natalizio

People wearing face mask to curb the spread of COVID-19, walk over a bridge in central Rome, Sunday, March 14, 2021. Italians across the country made the most of a last weekend of relative freedom, before a strict new lockdown is imposed to curtail rising coronavirus infection numbers. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

ROMA – Ci risiamo: l’Italia è di nuovo in lockdown. Da oggi parte la stretta del governo per limitare il diffondersi dell’epidemia e circoscrivere i tanti focolai alimentati dalle varianti. Dunque altre proibizioni alla vita degli italiani in perfetto stile Conte, oramai esausti e delusi dai risultati fino ad oggi ottenuti. L’Italia stringe, mentre altri Paesi aprono: Cina e la maggior parte degli stati americani hanno definitivamente risolto il problema con l’abolizione delle restrizioni dei presidi anticontagio e delle norme anti-Covid.

Nel dettaglio

In nuovo decreto datato 13 marzo in vigore da oggi fino al 6 aprile pone l’Italia in una stretta alle regole già vissute nel periodo natalizio. La stretta riguarda anche le zone gialle a cui verranno applicate le regole in vigore in quelle arancioni.

Mobilità

Resta consentito a tutto il 6 aprile di far rientro presso la seconda casa, indipendentemente dalla regione di partenza o di arrivo, e le rispettive fasce di rischio. “Proprio perché si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ – si legge sul sito del Governo – è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2″. Come nel caso di “un atto stipulato dal notaio con una data antecedente al 14 gennaio. Inoltre, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”.

In caso di zona rossa, “sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021 gli spostamenti non giustificati da motivi di necessità, salute e lavoro, quindi non ci si potrà recare in visita da amici o parenti. Invece, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ed eventuali minori di 14 anni e persone non autosufficienti”.

In caso di zona arancione “la possibilità di recarsi presso abitazioni private di amici o parenti resta valida per tutto il periodo dal 15 marzo al 6 aprile, nelle medesime condizioni: cioè una volta al giorno, per un massimo di due persone alla volta, con eventuali minori di 14 anni e persone non autosufficienti”.

Ristorazione

Per quanto concerne la ristorazione, regole uniformi per tutte le zone tranne quella bianca (Sardegna). Per cui resta “vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione. […] Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande […] dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3). Resta consentita senza limiti di orario la consegna a domicilio”.

Attività sportive

In zone gialle e arancioni “è consentito praticare l’attività venatoria, ma solo nell’ambito del proprio Comune. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip”. Inoltre resta consentito “recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base. Lo svolgimento degli sport di contatto non è consentito. Vietate tutte le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale”. Tuttavia “è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale.

E’ possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza (si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini).

Le misure vigenti in zona rossa sono ulteriormente limitative: “Non è possibile praticare l’attività venatoria. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, con le medesime eccezioni valide per la zona arancione e gialla. In fascia rossa, però, sono sospese le attività sportive di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietati gli sport di contato, al pari della zona arancione e gialla. Consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno effettuarsi, ma sempre in forma individuale”.

Commercio

Nel nuovo decreto si legge che le regole testano valide “per i commercianti, anche quelli al dettaglio, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione: non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato il rispetto  di tutte le norme anti contagio”. Per quanto concerne i venditori di autoveicoli, resta possibile “raggiungere le concessionarie per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc”.

Fuori dal proprio Comune è possibile “effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita, trattandosi di ragioni lavorative. Consentito, tramite autocertificazione, transitare in un altro comune per acquistare un bene durevole (ad esempio un’automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel proprio Comune.

Per quanto concerne le zone rosse, restano sospese tutte “le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi di vicinato (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi”. Restano chiusi “i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia”.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome