Vaticano, nuova costituzione apostolica: più potere al Sinodo

Lascia ancora le mani libere al Pontefice, ma apre a più poteri per il collegio episcopale la nuova costituzione apostolica di Papa Francesco, 'Episcopalis communio'

Foto Stefano Costantino / LaPresse in foto Papa Francesco

CITTA’ DEL VATICANO (LaPresse) – Vaticano, nuova costituzione apostolica: più potere al Sinodo. Lascia ancora le mani libere al Pontefice, ma apre a più poteri per il collegio episcopale la nuova costituzione apostolica di Papa Francesco, ‘Episcopalis communio’. Sulla struttura del Sinodo dei vescovi.

È pubblicata oggi, a pochi giorni dall’inizio del XV Sinodo ordinario, sul tema dei giovani e la fede (3-28 ottobre). Dei 27 articoli di cui si compone la costituzione, la novità principale è all’articolo 18. In grado infatti di accorciare i tempi di attuazione dei lavori. “Ricevuta l’approvazione dei Membri – si legge – il Documento finale dell’Assemblea è offerto al Romano Pontefice. Che quindi decide la sua pubblicazione. Se approvato dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro”.

Vaticano, nuova costituzione apostolica: più potere al Sinodo

Se il Pontefice concede all’Assemblea potere deliberativo, il documento partecipa del magistero del successore di Pietro una volta ratificato e promulgato. In questo caso, viene pubblicato con la firma del Pontefice e dei Membri.

Per la redazione del documento finale, viene costituita una Commissione. Che quindi sarebbe composta dal Relatore Generale, che la presiede. Oltre che dal Segretario Generale, il Segretario Speciale e alcuni Membri eletti dall’Assemblea del Sinodo. Cui se ne aggiungono altri nominati dal Papa. Al comma 3 dell’articolo 17 è specificato che il documento è sottoposto all’approvazione dei membri “a norma del diritto peculiare, ricercando nella misura del possibile l’unanimità morale”.

La costituzione introduce poi una commissione di esperti anche per l’attuazione delle disposizioni del documento finale, ulteriore passaggio che accorcia i tempi. Al comma 2 dell’articolo 21, si legge che i membri di questa commissione sono nominati dal segretario del Sinodo, sentito il capo del dicastero della curia competente, e il presidente.

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