Calcio, Psg: grazie alle norme Fifa Neymar può rescindere nel 2020

Neymar non è riuscito a soddisfare il desiderio di tornare al Barcellona e si prepara a vivere i prossimi mesi nella 'prigione d'oro' al Psg

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions' League football match Paris Saint Germain (PSG) against Red Star Belgrade at the Parc des Princes stadium in Paris on October 3, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

MADRID (Spagna) – Calcio, Psg: grazie alle norme Fifa Neymar può rescindere nel 2020. Neymar non è riuscito a soddisfare il desiderio di tornare al Barcellona e si prepara a vivere i prossimi mesi nella ‘prigione d’oro’ al Psg. Ma si apre uno spiraglio. Come scrive il ‘Mundo Deportivo’, gli avvocati brasiliani hanno studiato a lungo le normative Fifa alla ricerca di una scappatoia legale. Per risolvere unilateralmente il contratto firmato dall’attaccante nel 2017 con i parigini. E l’hanno trovata: già diversi precedenti che hanno consolidato la giurisprudenza, il caso Webster del 2008 e il caso Matuzalem del 2009. Neymar potrebbe appellarsi all’articolo 17 del regolamento Fifa sullo statuto e il trasferimento dei giocatori. Che dal 2001 consente a un giocatore di recedere unilateralmente dal contratto con un club anche senza quella che viene definita una giusta causa.

In questo caso, il costo della risoluzione sarebbe determinato dalla Fifa: gli avvocati di Neymar lo stimano in circa 170 milioni. Fonti legali specializzate in questo tipo di casi hanno confermato al ‘Mundo Deportivo’ che Neymar nel 2020 potrebbe lasciare il Psg proprio grazie nell’articolo 17. Dopo il pagamento della compensazione corrispondente. La prossima estate, la situazione di Neymar presenterà i requisiti per poter effettuare la rescissione unilaterale senza il rischio di sanzioni, non contemplate dalla Fifa se il giocatore è al di fuori di quello che viene chiamato il periodo protetto: i primi tre anni se, al momento della firma del contratto, il giocatore ha meno di 28 anni. L’altro requisito è quello di non rinnovare, sempre nel ‘periodo protetto’, il contratto iniziale.

(LaPresse)

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