Covid, Dpcm: no al green pass per alimentari, salute e giustizia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm per regolare l'uso del green pass nelle attività commerciali

FOTO DI REPERTORIO/LAPRESSE

ROMA – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm per regolare l’uso del green pass nelle attività commerciali. Il decreto, che acquista efficacia dal primo febbraio, indica le attività in cui sarà possibile continuare ad accedere senza la certificazione verde. Nel provvedimento si legge che “nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”.

“Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 sono le seguenti – spiega il Dpcm -: esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura; esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”. Il rispetto delle misure, viene specificato, “è assicurato dai titolari degli esercizi” e “dai responsabili dei servizi” attraverso lo svolgimento “di controlli anche a campione”.

Per quel che riguarda l’elenco delle attività, viene indicato nell’allegato del Dpcm il “commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”.

(LaPresse)

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