Brexit, Mef: “Pronte misure di tutela e stabilità dei mercati se sarà no-deal”

A decorrere dal 30 marzo prossimo, ricorda il Mef, il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo

ROMA – Il Tesoro ha predisposto misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari. Anche in caso di una Brexit ‘no-deal’, per evitare i rischi che poterebbe un divorzio tra Londra e la Ue senza accordo. Lo riferisce una nota. A decorrere dal 30 marzo prossimo, ricorda il Mef, il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo. Con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la Ue.

“Adotteranno formalmente le misure, predisposte in stretto raccordo con le autorità di vigilanza e sentite le associazioni di categoria. Solo nel caso in cui il recesso senza accordo avrà definitivamente formalizzazione”, precisa il comunicato. E “con tutta probabilità adotteranno dette misure con la forma di un decreto legge. Qualora ne ricorrano necessità e urgenza”.

Da via XX Settembre spiegano che le misure in parola mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari. Oltre che la tutela degli investitori e della clientela, “tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio. Nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare. E analogamente al periodo transitorio che sarebbe previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la Ue”.

A decorrere dal 30 marzo prossimo, ricorda il Mef, il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo

Durante il periodo transitorio disposto con la normativa in questione, sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel campo della previdenza complementare – continuare a operare secondo la normativa attuale. La possibilità, chiarisce ancora il Tesoro, varrà sia per gli operatori britannici operanti in Italia, sia per gli operatori italiani operanti nel Regno Unito.

La normativa disciplinerà poi nel dettaglio tutti gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere. Sulla base della normativa settoriale applicabile. Per poter continuare a operare anche oltre al periodo transitorio definito. “In modo da definire un quadro certo per tutti gli operatori che permetterà a ciascuno di prepararsi per tempo alla fine del periodo transitorio. Consentendo una piena operatività nel nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare”.

Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, in cui potrà essere proseguita l’attuale operatività secondo la normativa attualmente vigente, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici. Che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito. Saranno infine previsti anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio.

Le misure saranno adottate solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato

Il Mef precisa ancora che la disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità. Rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline Ue di armonizzazione. Pertanto, in linea con i limiti richiamati dalla stessa Commissione europea con la Comunicazione del 13 novembre scorso, tale provvedimento non include disposizioni che attengono ad aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti. Che esulano dal perimetro delle richiamate discipline di armonizzazione di settore, e sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali.

“La data di emanazione del provvedimento – conclude il Mef – dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che adotteranno nel Regno Unito in ordine al recesso. Adotterà tale provvedimento comunque in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo”.

(LaPresse)

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