L’Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di controlli fiscali su alcuni tennisti professionisti residenti in Italia. Al centro delle verifiche c’è la gestione dei premi vinti nei tornei, con contestazioni sulla presunta mancata applicazione dell’Iva su tali somme e la conseguente omessa fatturazione.
Le indagini non riguardano i giocatori di vertice, spesso residenti all’estero, ma sollevano una questione giuridica cruciale. Il “prize money” è un compenso per un servizio, e quindi soggetto a Iva, oppure è una somma legata al solo risultato sportivo, e quindi esente?
Secondo il commercialista Luca Del Federico, esperto di fiscalità sportiva, la disciplina dell’Iva si fonda sul principio di “corrispettività”. Per essere tassabile, un’operazione deve avere un nesso diretto tra servizio e compenso. Nel caso dei premi, bisogna stabilire se rappresentino il corrispettivo di una prestazione o un riconoscimento basato sul piazzamento.
Il dibattito si concentra sul presupposto oggettivo. Nei tornei ATP e WTA, a differenza di altri contesti sportivi, il premio non è garantito. È legato in modo indissolubile al risultato: il giocatore non riceve un compenso fisso per la partecipazione, ma un importo che dipende dai turni superati.
Proprio questo forte elemento di incertezza, o “alea”, interrompe il nesso diretto necessario per l’applicazione dell’Iva. Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e confermato dalla giurisprudenza della Cassazione italiana.
Entrambe le corti hanno stabilito che un’obbligazione di pagamento subordinata a eventi futuri e incerti non configura una prestazione di servizi soggetta a Iva. Di conseguenza, i premi legati al risultato sportivo sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
La situazione è diversa per altri introiti come sponsorizzazioni, attività promozionali o le cosiddette “appearance fee”, i compensi garantiti per la sola partecipazione. In questi casi, il rapporto di corrispettività è diretto, rendendo l’Iva dovuta e la fatturazione obbligatoria.











