Giustizia, intesa in Consiglio dei Ministri: regime speciale per i reati di mafia. Domenica il testo in aula

Alla fine la riforma della giustizia completa il secondo giro a palazzo Chigi. Con un via libera unanime ma faticosissimo e due modifiche che riguardano il regime transitorio fino al 2024 e la possibilità di proroghe reiterate per i reati di mafia, droga, violenza sessuale e terrorismo, con l'impegno da parte della maggioranza a ritirare gli emendamenti presentati in commissione Giustizia della Camera per consentire il via libera al testo in aula, possibilmente prima della pausa estiva

Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse

ROMA – Alla fine la riforma della giustizia completa il secondo giro a palazzo Chigi. Con un via libera unanime ma faticosissimo e due modifiche che riguardano il regime transitorio fino al 2024 e la possibilità di proroghe reiterate per i reati di mafia, droga, violenza sessuale e terrorismo, con l’impegno da parte della maggioranza a ritirare gli emendamenti presentati in commissione Giustizia della Camera per consentire il via libera al testo in aula, possibilmente prima della pausa estiva. Commissione che tornerà a riunirsi domattina, con Ufficio di Presidenza e sede referente, mentre l’approdo del testo in aula slitta a un inusuale domenica 1 agosto, a partire dalle 14.

A dare un’idea della difficoltà della mediazione è il timing della riunione del Consiglio dei ministri, ufficialmente convocata alle 11.30, iniziata alle 13.40, sospesa alle 14.45 ufficialmente per consentire ai ministri di partecipare al question time nell’aula del Senato, ripresa alle 17.30 e terminata alle 18.20. Quasi otto ore costellate di stop and go e di contatti tra le forze politiche, mentre alla Camera il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, riuniva ministri e prime linee. Il testo proposto dal governo viene inizialmente respinto dai Cinquestelle, che chiedono l’inserimento dei reati con aggravante mafiosa tra quelli per cui non scatta l’improcedibilità. Momenti di tensione, con i ministri pentastellati che minacciano l’astensione e Chigi che teme che sia solo un pretesto per alzare nuovamente la posta. Alla fine si trova l’intesa: “L’obiettivo – spiega al termine della riunione la ministra Marta Cartabia – è quello di garantire una giustizia celere all’interno della ragionevole durata del processo e allo stesso tempo garantire che nessun processo vada in fumo. Ci sono stati alcuni aggiustamenti, il più importante è quello di una norma transitoria per arrivare con gradualità a quei termini che ci eravamo dati e rimangono fissi ma ci arriveremo con gradualità”, spiega.

Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione, con la possibilità di una proroga – motivata dal giudice sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti – che potrà portare i procedimenti fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga). Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo. Solo per alcuni gravi reati, cioè associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, è previsto un regime diverso: non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.

Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due, sia in appello che in Cassazione.. Per aggravante mafiosa, tenete conto di quanto segue: Per 416 bis.1 (aggravante mafiosa) fino a due proroghe ulteriori, oltre a quella prevista per tutti i reati. Quindi nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e massimo 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (dal 2025) Per i reati contro la Pubblica amministrazione, infine, il percorso è quello ordinario, a meno che non incappi nelle fattispecie che riguardano l’articolo 416 bis 1. In quel caso il canale diventa quello individuato dalla riforma Cartabia.

(Antonella Scutiero – LaPresse)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome