Formigoni in cella a 71 anni e i dubbi di costituzionalità

L'intervento su "Cronache" di Raffaele Gaetano Crisileo, avvocato penalista del Foro di Santa Maria Capua Vetere

L'avvocato penalista Raffaele Gaetano Crisileo

Mi è capitato di leggere il comunicato della Camera Penale di Roma che critica aspramente le recenti novelle legislative in materia e ho avuto modo di riflettere a lungo. Già il titolo del comunicato di per sè portava il lettore, anche chi non è un operatore del diritto, a delle forti e profonde considerazioni. “La “spazza-corrotti”, legge n. 3 del 2019, è incostituzionale”. Se poi si considera che è proprio di questi giorni la notizia che Roberto Formigoni, ultrasettantenne, si è costituito al carcere di Bollate in quanto la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha emesso, nei suoi confronti, l’ordine di esecuzione-carcerazione, abbiamo ancor più da riflettere. Su un tema specifico. Viene negato, in base ad una novella legislativa, d’ora in poi, ad un ultrasettantenne, la detenzione domiciliare solo perchè condannato per un reato contro la Pubblica Amministrazione. L’ex presidente della Regione Lombardia, infatti (ed è innegabile) ha un debito con lo Stato e con la società; in buona sostanza deve espiare complessivamente 5 anni e 10 mesi di carcere, così come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione di Roma che, nei giorni scorsi, gli ha ridotto la pena iniziale di oltre 7 anni di reclusione che gli era stata inflitta nei vari giudizi di merito. Ed allora la domanda che ci dobbiamo porre è questa: perché Formigoni si è costituito in carcere, sebbene ultrasettantenne ? Dobbiamo partire dalla lettura della norma sul punto che, all’ art. 47 ter, co. 1, dell’ordinamento penitenziario, prevede che “la pena detentiva inflitta a una persona che abbia compiuto i settant’anni di età, possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza”. Questa era ed è una ipotesi speciale e particolare di detenzione domiciliare ed era stata, per così dire, creata dal Legislatore non molto tempo fa, dopo anni ed anni di tormentosi dibattiti, per dare una risposta concreta a delle esigenze di particolare sensibilizzazione e rispondeva ad una finalità umanitaria della pena. Umanitaria perchè essa, nel nostro ordinamento (si era detto più volte), non deve mai perdere di vista da un lato la dignità dell’uomo e dall’altro il rispetto della condizione naturale di fragilità della persona, connessa fisiologicamente al suo stato di carcerazione in atto. Cosa significa? Sappiamo bene che l’aver superato una certa età comporta certamente delle difficoltà e delle sofferenze suppletive per chi si trova carcerato. Ciò è indiscutibile ed è innegabile. Ed ecco la novella che il 31 gennaio scorso è entrata in vigore con la Legge n. 3/2019, nota con il nome “spazza-corrotti”. Questa novella di legge ha inserito, nell’elenco dei reati ostativi contenuti nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario alcuni reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio peculato, concussione e corruzione) e li ha trasformati da reati per cosi dire ‘ordinari’ in reati ‘ostativi’. E qui sorgono i problemi. Tanti. Sappiamo bene che questa norma dell’ordinamento penitenziario, per una serie di pronunce e di massime della Cassazione -che si sono consolidate nel tempo – non è ‘norma penale sostanziale’. Ciò in quanto essa non è connessa all’accertamento del reato; ergo è retroattiva. Essa riguarda in buona sostanza l’esecuzione della sanzione (cioè riguarda, in altre parole, la pena da espiare) che è stata irrogata dal Giudice e che, siccome non vi sono norme transitorie, è immediatamente applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Ed ecco il caso di Formigoni, che rientra appunto in questa novella. Il primo problema ora che dobbiamo porre è questo: non vi è dubbio che manchi una norma transitoria che ci possa ben traghettare dal vecchio al nuovo regime. E non solo. C’è un problema che non si può sottovalutare che è quello del sovraffollamento delle carceri, prossime al collasso. La modifica dell’art. 4 bis O.P., riguarda – pensate – anche le pene da espiare, il cui tetto è al di sotto dei quattro anni. Per queste pene non ci sarà più la sospensione dell’esecuzione della pena stessa con gli effetti a catena che sono immaginabili e che ne conseguiranno. La nostra critica al riguardo, a questa novella, al pari del comunicato della Camera Penale di Roma, è dura. Certamente dura e severa. Perchè riteniamo che perda di vista il principio fondamentale che è “la funzione rieducativa della pena”. Ma qual è stato l’orientamento della Corte Costituzionale negli ultimi anni ? La Corte si è soffermata molto, per la verità, sull’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario e su ciò che avrebbe comportato un rallentamento o talvolta si sarebbe impediti il reinserimento del condannato nella società. Le deroghe al principio rieducativo è vero che sono ammesse ma solo in presenza di reati che non presentano un forte e significativo allarme sociale come mafia o terrorismo. In questo quadro siamo sconcertati e stupiti nel vedere inclusi tra i reato ostativi di cui all’art. 4 bis dei delitti quelli contro la Pubblica Amministrazione. E come sono stupito io credo che lo siano tutti. Ed allora penso che vada subito sollevata una eccezione di incostituzionalità.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome