Carcere duro, stop a lettori cd e musica di notte: la Cassazione dice no a Belforte

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MARCIANISE – Niente più lettori di compact disc, stop all’ingresso dei supporti musicali nelle celle e fine immediata delle riproduzioni senza limiti di orario, soprattutto nelle ore notturne. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della prima sezione penale, ha messo la parola fine a una complessa contesa giuridica che vedeva contrapposti i vertici dell’amministrazione penitenziaria e la magistratura di Sorveglianza sarda. Accogliendo pienamente il ricorso promosso dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio i provvedimenti che avevano concesso benefici ricreativi ai reclusi sottoposti al regime di carcere duro. Tra i destinatari del divieto figura anche Domenico “Mimì” Belforte (nella foto), 69 anni, storico elemento di spicco e capo del clan camorristico Mazzacane di Marcianise, che non potrà più disporre del dispositivo musicale nella propria stanza detentiva.

Il reclamo presentato da Mimì Belforte

La vicenda trae origine dal reclamo presentato dallo stesso Belforte. In prima istanza, il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto le richieste del detenuto, disponendo che la direzione dell’istituto penitenziario consentisse l’acquisto, tramite l’impresa di mantenimento interna, di un lettore cd e di tre compact disc musicali, autorizzandone l’utilizzo all’interno della camera di pernotto per ventiquattro ore su ventiquattro, senza alcun vincolo di orario.

I 123 compact disc già autorizzati

A fronte del reclamo proposto dal Dap, il tribunale di sorveglianza di Sassari aveva confermato la decisione del primo giudice. Nell’ordinanza del febbraio 2026, i giudici sardi avevano rilevato che all’interno della struttura risultavano già autorizzati 31 detenuti per un totale di 123 compact disc acquistati nel corso degli anni. Secondo la ricostruzione del Tribunale, le esigenze operative dell’amministrazione correlate ai controlli di sicurezza sui dispositivi e alle verifiche sui supporti dotati di bollino Siae avrebbero potuto felicemente conciliarsi con il diritto del recluso all’ascolto della musica mediante accorgimenti gestionali, quali la fissazione di un tetto massimo di cd acquistabili mensilmente o uno scaglionamento dei tempi di consegna.

Il ricorso del Ministero e del Dap

Di diverso avviso si è mostrata l’avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, che ha impugnato la decisione per conto del Ministero della Giustizia e della casa circondariale di Sassari, denunciando una palese violazione della disciplina del regime speciale ex articolo 41bis ed evidenziando l’erronea applicazione delle circolari dipartimentali sulla sicurezza. Nel ricorso è stato rimarcato come la sezione ad alta sicurezza dell’istituto sardo figuri tra le più affollate del territorio nazionale e come le verifiche tecniche volte ad scongiurare la manipolazione dei dispositivi elettronici richiedano un impiego di risorse umane e materiali del tutto sproporzionato rispetto alle capacità operative dell’istituto. Inoltre, l’avvocatura ha contestato la legittimità dell’autorizzazione all’uso continuativo dei lettori nelle ore serali e notturne, momento in cui i livelli di vigilanza penitenziaria sono fisiologicamente ridotti e la presenza di oggetti sensibili può creare criticità gestionali.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Giacomo Rocchi e con il consigliere Antonino Francesco Genovese nel ruolo di relatore, ha condiviso appieno le argomentazioni della Procura generale, rappresentata dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, che aveva chiesto l’annullamento senza rinvio e della difesa erariale. Nella motivazione in diritto, gli ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la facoltà di negare l’acquisto e la detenzione di lettori o cd digitali rientra nei legittimi poteri organizzativi dell’amministrazione penitenziaria qualora la necessaria attività di controllo finisca per gravare in modo inesigibile sulle risorse a disposizione. La natura stessa del regime differenziato impone standard di sicurezza elevatissimi per impedire che gli strumenti tecnologici, seppur apparentemente innocui, possano essere alterati per veicolare messaggi con l’esterno o mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza.

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