Cori razzisti, il Giudice sportivo chiude la curva della Juventus per un turno

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha decretato per la Juventus "l'Obbligo di disputare una gara con i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello' (la curva dell'Allianz Stadium) privi di spettatori

Foto LaPresse/Fabio Ferrari

MILANO (LaPresse) – Cori razzisti, il Giudice sportivo chiude la curva della Juventus per un turno. In riferimento alle partite dell’ultima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha decretato per la Juventus “l’Obbligo di disputare una gara con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ (la curva dell’Allianz Stadium) privi di spettatori. Ed ammenda di € 10.000,00 per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto”.

Cori razzisti, le motivazioni del Giudice sportivo

“Preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale”.

Ecco le multe e le sanzioni per le altre società

Per quanto riguarda le altre società, 15mila euro di multa al Napoli “per avere un suo sostenitore, al 30′ del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile”. Cinquemila euro di multa alla Roma, infine, “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

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